Sez. 5, Sentenza n. 4763 del 28/03/1973 Ud. (dep. 14/06/1973) Rv. 124375 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE IMPLICITA DELL'AGGRAVANTE - LEGITTIMITA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE IMPLICITA DELL'AGGRAVANTE - LEGITTIMITA.*
Per essere rituale la contestazione di un'aggravante non deve necessariamente riprodurre o parafrasare le parole della legge, ma ben puo consistere nella semplice indicazione non equivoca degli elementi che costituiscono la circostanza. Pertanto, quando nel decreto di citazione il pretore abbia elencato gli assegni, i relativi importi e la recidiva, sostanzialmente ha contestato il fatto in ogni sua componente oggettiva e soggettiva, ed ha posto, quindi, l'imputato nella condizione di potersi difendere dall'accusa, quali che siano le parole contenute nel capo d'imputazione. (Conf 121383, anno 1972 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)