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Sez. 5, Sentenza n. 2692 del 05/11/1974 Ud. (dep. 10/03/1975) Rv. 129447 - 01

TITOLO DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1974-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/129447-01

TITOLO DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - CONTESTAZIONE - NECESSITA DI FORMULE SACRAMENTALI - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

In tema di emissione di assegni bancari a vuoto, per la contestazione dell'ipotesi aggravata non e richiesta una formula particolare, poiche la contestazione puo avvenire anche in Forma intrinseca. (fattispecie in cui era stato indicato l'importo dei singoli assegni, il loro ammontare complessivo e la loro successione nel tempo). (Conf 124375, 124373, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)