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Sez. 1, Sentenza n. 11874 del 19/01/1987 Ud. (dep. 26/11/1987) Rv. 177111 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - REQUISITI - INGIUSTIZIA DELL'OFFESA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177111-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - REQUISITI - INGIUSTIZIA DELL'OFFESA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Per la configurabilità della provocazione è necessario il concorso di tre requisiti: 1) quello oggettivo, costituito da un fatto ingiusto altrui; 2) quello soggettivo, che si sostanzia nell'impulso emotivo incontenibile nel quale consiste lo stato d'ira; 3) ed il nesso causale, sotto l'aspetto psicologico tra il fatto provocante e il delitto in tale stato commesso. L'ingiustizia dell'offesa e, quindi, del fatto altrui va valutata non solo in senso strettamente giuridico (quale fatto contrario ad una norma giuridica), ma anche con riferimento a norme sociali e di costume e, più in generale, alle norme che regolano la civile convivenza, mentre lo stato d'ira, che rappresenta il nucleo della circostanza, è uno stato emotivo caratterizzato da modificazioni relative, dovute alla provocazione o al ricordo del fatto provocante e ad impulsi aggressivi che mal si conciliano, sul piano psicologico con altri sentimenti, quali la vendetta e l'odio (sempre se esistenti), i quali costituiscano nella concreta vicenda gli esclusivi fattori determinanti del delitto, si da degradare l'ingiustizia del fatto altrui a mera occasione del comportamento delittuoso dell'agente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)