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Sez. 1, Sentenza n. 4906 del 27/10/1988 Ud. (dep. 07/04/1989) Rv. 180967 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO - REQUISITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180967-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO - REQUISITI - FATTISPECIE.*

Per la sussistenza dell'attenuante della provocazione, necessita un fatto da qualificare come ingiusto, e ciò perché contra ius o privo di motivo ragionevole o non conforme a regole morali e sociali dal punto di vista sostanziale od anche per la Forma angarica, villana o vessatoria nella quale viene manifestato un fatto di per se stesso giusto; cosicché non può essere ritenuta ingiusta la modalità, la misura con cui il Parlamento od il governo nazionali, nella loro politica discrezionalità, procedono alla ripartizione dei mezzi, delle dotazioni e dei servizi fra le varie regioni d'Italia, ripartizione iugulata dalla limitazione delle disponibilità rispetto alle generali richieste. (nella specie si richiedeva l'applicazione dell'attenuante in considerazione dei "torti ricevuti dalla regione Sardegna ad opera dello stato italiano). (V mass n 177111).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)