Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21997 del 11/09/2018 (Rv. 650354 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE | Rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede civile - Revoca di tale ammissione - Impugnazione dei relativi decreti - Legittimazione del difensore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del difensore contro la decisione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione dal medesimo presentata in via diretta ed esclusiva avverso il decreto di revoca, confermandone la carenza di legittimazione ad agire).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 113, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 97, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)