Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22281 del 15/10/2020 (Rv. 659247 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Riforma della revoca dell'ammissione - Impugnazione dell'altra parte - Interesse ad agire - Insussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
In tema di spese di giustizia, l'avversario della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha interesse ad impugnare la decisione che riformi il provvedimento di revoca dell'ammissione, perché il rapporto obbligatorio derivante dall'ammissione si instaura con il Ministero della giustizia, che è anche l'unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)