Sez. 2, Sentenza n. 2380 del 13/11/1970 (Rv. 348608 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA- CREDITI DEL LAVORATORE - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO - LIMITI - PLURALITA DI CESSIONI - RESPONSABILITA DEGLI ULTIMI CONTRAENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA- CREDITI DEL LAVORATORE - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO - LIMITI - PLURALITA DI CESSIONI - RESPONSABILITA DEGLI ULTIMI CONTRAENTI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO - ESCLUSIONE.*
L'art 2112 cod civ contempla la responsabilita solidale del cedente e del cessionario per i crediti del prestatore di opere (con l'ovvio limite, in favore del cedente, della data della cessione, nel senso che il cedente non risponde dei crediti sorti o maturatisi dopo tale data). La responsabilita sussiste, a carico dell'ultimo cedente e dell'ultimo cessionario, nell'ipotesi di piu cessioni della medesima azienda anche per i crediti sorti o maturatisi nel corso delle gestioni dei precedenti cedenti e cessionari. La responsabilita stessa, siccome solidale, non da luogo a litisconsorzio necessario. (V 3236'69, mass n 343247 3193'69, mass n 343185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)