diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3193 del 06/10/1969 (Rv. 343185 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CREDITI DI LAVORO - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343185-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CREDITI DI LAVORO - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL CEDENTE E DEL CESSIONARIO - CONDIZIONI.*

In ipotesi di cessione di azienda, i due imprenditori (cedente e cessionario) sono obbligati in solido per i crediti di lavoro al momento del trasferimento. Tuttavia, l'Obbligo del cessionario per i crediti del lavoratore maturati anteriormente al trasferimento non e assoluto ne incondizionato. Esso sorge solo se il cessionario era a conoscenza dei crediti all'atto del trasferimento, o se essi risultavano dai libri dell'azienda o dal libretto di lavoro. (V 363-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)