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Sez. 1, Sentenza n. 771 del 06/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 203988 - 01

Istituti di prevenzione e di pene - (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Prognosi negativa - Giudizio di pericolosità del soggetto - Valutazione dei meri precedenti penali - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203988-01

Istituti di prevenzione e di pene - (ordinamento penitenziario)

In materia di concessione di misure alternative alla detenzione, l'eventuale prognosi negativa deve basarsi su un giudizio di pericolosità del soggetto e non può essere ancorata al semplice riferimento ad un dato meramente estrinseco, come i precedenti penali, a meno che essa non si accompagni ad altri elementi che dimostrino la impossibilità di formulare fondatamente la previsione che il condannato non torni a commettere ulteriori reati.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)