Sez. 2, Sentenza n. 3273 del 12/07/1996 Cc. (dep. 03/12/1996) Rv. 206510 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Richiesta basata sugli esiti di intercettazioni telefoniche - Obbligo del pubblico ministero di allegare tutte le registrazioni effettuate a carico dell'indagato - Esclusione - Trasmissione delle sole registrazioni utilizzate per formulare la richiesta - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di applicazione delle misure cautelari non è fatto obbligo al pubblico ministero - neppure dopo la riforma dell'art. 291 cod. proc. pen. attuata con la legge 8 agosto 1995, n. 332 - di allegare alla richiesta presentata al giudice per le indagini preliminari tutte le intercettazioni telefoniche effettuate nei confronti dell'indagato, ben potendo la "discovery" limitarsi alle sole conversazioni utilizzate per formulare l'istanza, fermo restando comunque il dovere dello stesso pubblico ministero di esibire anche gli elementi oggettivamente favorevoli all'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)