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Sez. 5 - , Sentenza n. 9780 del 12/04/2023 (Rv. 667715 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Liberalità atipiche - Sottoposizione a imposta - Art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Dichiarazione dell'interessato - Istanza per la procedura di collaborazione volontaria - Inclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667715-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE

In tema di imposta di successione, la dichiarazione prevista dall'art. 56 bis, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 346 del 1990, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990.

Cod. Civ. art. 769, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56 bis com. 3, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 4 com. 1, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)