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Sez. 5 - , Ordinanza n. 735 del 12/01/2022 (Rv. 663652 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Art. 56-bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Liberalità atipiche - Sottoposizione a imposta - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663652-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006, l'art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità atipiche, cioè risultanti da atti di disposizione con i quali è realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante, senza l'adozione della forma solenne di cui all'art. 769 c.c. (tra le quali rientra il bonifico sul conto corrente, da qualificare come donazione diretta), in quanto costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione della loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, e allorché sia superata la soglia di rilevanza fiscale.

Cod. Civ. art. 769, Decreto Legisl. 21/10/1990 num. 346 art. 56 bis, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)