Sez. 2, Sentenza n. 1633 del 22/10/1984 Ud. (dep. 16/02/1985) Rv. 167946 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - SEQUESTRO IN ATTO - FAVOREGGIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - DISTINZIONE TRA I DUE DELITTI - RIFERIMENTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - SEQUESTRO IN ATTO - FAVOREGGIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - DISTINZIONE TRA I DUE DELITTI - RIFERIMENTO ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*
Il reato di favoreggiamento personale è ipotizzabile anche durante la fase esecutiva del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. In tal caso ai fini della distinzione tra i due reati occorre far riferimento all'elemento psicologico, cioè alla direzione ed al contenuto della volontà dell'agente, al di là di un potenziale rapporto di causalità materiale tra la sua Azione e la prosecuzione del reato principale. La consapevolezza del coinvolgimento del favorito nell'esecuzione di un reato permanente attiene al dolo proprio del reato di favoreggiamento. Nel sequestro di persona, reato permanente a consumazione anticipata, questa consapevolezza non implica di per sè la partecipazione al reato stesso, se non è accompagnata dall'animus socii, che deve risultare da un comportamento positivo dell'agente stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)