Sez. 2, Sentenza n. 10761 del 09/11/1989 Ud. (dep. 27/07/1990) Rv. 185008 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - CONCORSO - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - IN GENERE - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - CONCORSO - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
Il favoreggiamento è ipotizzabile anche nella fase esecutiva del sequestro di persona, a scopo di estorsione, senza che ciò comporti necessariamente concorso in quest'ultimo delitto. La differenziazione tra concorso e favoreggiamento va tratta dalla verifica dell'elemento psicologico. La consapevolezza del coinvolgimento del favorito nell'esecuzione del sequestro non implica da sola la compartecipazione se non sia accompagnata dall'animus socii, risultante da un positivo comportamento del soggetto. (V mass n 171204; (V mass n 176175; (Conf mass n 164082; (Conf mass n 167946; (Conf mass n 169749).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)