Sez. 1, Sentenza n. 3258 del 16/04/1997 (Rv. 503710 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti impugnabili - Provvedimenti previdenziali provvisori resi in una procedura di separazione personale dei coniugi - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di separazione personale tra coniugi, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., ha natura ed efficacia di provvedimento incidentale, fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza, essendo volto a dettare una regolamentazione dei rapporti fra coniugi e nei confronti della prole, nella pendenza del giudizio, sicché l'affermazione della competenza territoriale del giudice adito, contenuta in detto provvedimento non è suscettibile di acquistare definitività e non preclude la reiterazione della contestazione di detta competenza da parte del convenuto nella prima udienza davanti all'istruttore. Pertanto, avverso detto provvedimento non è ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)