Sez. 3, Sentenza n. 6425 del 16/07/1996 (Rv. 498579 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza implicita impugnabile con l'istanza di regolamento - Configurabilità - Estremi - Provvedimenti ordinatori retrattabili o inidonei a pregiudicare la decisione della causa - Esclusione - Ordine di rilascio dell'immobile ex art. 665 cod. proc. civ. e rinvio della causa per il prosieguo - Estensione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Affinché si abbia una sentenza implicita sulla competenza, impugnabile con l'istanza di regolamento, occorre un provvedimento giurisdizionale proveniente da un organo dotato di potere decisorio, il quale presupponga l'affermazione o la negazione della competenza, mentre non può considerarsi un'implicita statuizione al riguardo nel caso di provvedimenti ordinatori retrattabili o, comunque, inidonei a pregiudicare la decisione della causa, quantunque non rispettino l'ortodossia processuale, come quando il Pretore, nell'ordinare il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., a seguito dell'opposizione dell'intimato, rinvii la causa per il prosieguo dinanzi a sè, senza con ciò pronunciarsi in modo definitivo sulla propria competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)