Sez. 1, Sentenza n. 6312 del 28/10/1986 (Rv. 448538 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - FISSAZIONE IN MISURA INFERIORE ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO FISSATO IN SEDE DI SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - FISSAZIONE IN MISURA INFERIORE ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO FISSATO IN SEDE DI SEPARAZIONE - CONDIZIONI.*
La diversa natura dell'assegno di divorzio, rispetto a quello di mantenimento fissato in regime di separazione, sia per la funzione perseguita dal primo, sia per i criteri che devono presiedere alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 5 della legge primo dicembre 1970 n. 898, non esclude che il secondo di detti assegni, anche se determinato in Sede di separazione consensuale, fornisca utili elementi per valutare le condizioni dei coniugi e l'entità dei loro redditi, con la conseguenza che una quantificazione dell'assegno di divorzio in misura inferiore non può prescindere dal riscontro di un sopravvenuto deterioramento della posizione del coniuge obbligato, ovvero di un miglioramento di quella dell'avente diritto. (V 3520/83, mass n 428414; (V 4004/80, mass n 407911).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)