Sez. 1, Sentenza n. 3520 del 21/05/1983 (Rv. 428414 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO EX ART. 5 LEGGE N. 898 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO EX ART. 5 LEGGE N. 898 DEL 1970 - RICONOSCIMENTO E QUANTIFICAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE.*
Al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, il giudice del merito, pur potendosi avvalere di un raffronto con l'assegno pattuito o giudizialmente fissato nel pregresso regime di separazione, non può e non deve utilizzarlo come parametro vincolante, limitandosi a valutare le situazioni e circostanze sopravvenute, in quanto l'assegno di divorzio ha contenuto, presupposti e finalità diverse, e va attribuito e liquidato in base ai criteri autonomamente fissati dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e così in relazione alle attuali condizioni economiche delle parti e considerato il tenore di vita che il coniuge avente diritto avrebbe mantenuto in ipotesi di proseguimento del rapporto coniugale e, quindi, valutati pure gli aumentati proventi del coniuge obbligato. (V 4004/80, mass n 407911; (V 2054/78, mass n 391419).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)