Sez. 5, Sentenza n. 7930 del 13/02/1985 Ud. (dep. 10/09/1985) Rv. 170329 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PAGAMENTO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PAGAMENTO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO.*
In tema di emissione di assegno a vuoto, sulla maggiore gravità del caso non influisce il pagamento del titolo dopo l'intimazione del protesto, poiché tale comportamento, essendo successivo alla consumazione del reato, non può incidere sull'entità del fatto. (Conf mass n 167255; (Conf mass n 165912).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)