Sez. 5, Sentenza n. 21 del 24/09/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167255 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PAGAMENTO DEL TITOLO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA AGGRAVANTE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: ATTENUANTI GENERICHE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PAGAMENTO DEL TITOLO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA AGGRAVANTE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - APPLICABILITÀ - FATTISPECIE: ATTENUANTI GENERICHE.*
Il pagamento dell'assegno dopo il protesto, essendo successivo alla consumazione del reato, non può valere ad escludere la circostanza della gravità del caso. Tale fatto, però, può essere preso in esame ai fini della concessione delle circostanze attenuanti. (fattispecie relativa ad annullamento per diniego delle circostanze attenuanti generiche). (Conf mass n 120214; (Conf mass n 127561; (Conf mass n 127579; (Conf mass n 150380).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)