Sez. 3, Sentenza n. 1140 del 19/04/1973 (Rv. 363640 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione della volonta delle parti e del contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola di carattere negoziale, pur essendo di regola incensurabile in Cassazione, in quanto si risolve in effetti nella decisione di una quaestio voluntatis riservata al giudice di merito, e tuttavia sindacabile. In Sede di legittimita, ove detto giudice nel procedimento logico seguito non abbia osservato le comuni norme di ermeneutica contrattuale dettate dalla legge, o abbia omesso di valutare il contesto del contratto o di una sua determinata clausola, nella sua unitarieta ovvero non abbia, infine, proceduto alla necessaria indagine, letterale o logica, anche se indiretta, si da dare in esito ad essa adeguata ragione del proprio convincimento. (Conf 586/71, mass n 350294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)