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Sez. 1, Sentenza n. 87 del 13/01/1986 Cc. (dep. 25/01/1986) Rv. 171709 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROPOSIZIONE DI MEZZO DIVERSO DALL'UNICO TASSATIVAMENTE CONSENTITO - CONVERSIONE - AMMISSIBILITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1986-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171709-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - PROPOSIZIONE DI MEZZO DIVERSO DALL'UNICO TASSATIVAMENTE CONSENTITO - CONVERSIONE - AMMISSIBILITÀ - RATIO.*

L'erronea indicazione di un mezzo di impugnazione diverso dallo unico mezzo tassativamente consentito dall'ordinamento non rende inammissibile il gravame e nullo il negozio processuale di impugnazione, per la cui validità è necessario - e sufficiente - che la dichiarazione di volontà diretta ad ottenere la riforma o l'annullamento del provvedimento sia espressa nella Forma prescritta dall'art. 197 cod. proc. pen. e ricevuta nei modi previsti dallo art. 198 stesso codice. Spetta, infatti, allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato o, in sua sostituzione, al giudice ad quem individuato in base al mezzo indicato dalla parte impugnante, l'esatta qualificazione del mezzo di impugnazione, alla stregua di quell'unico mezzo che l'ordinamento appresta con disposizione tassativa che non lascia adito ad alcuna possibilità di scelta. (Conf mass n 158167; (Conf mass n 132649).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 198

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)