Sez. 5, Sentenza n. 2326 del 06/12/1988 Ud. (dep. 15/02/1989) Rv. 180518 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO - CONSEGUENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO - CONSEGUENZA.*
L'erronea indicazione del mezzo di impugnativa, costituente lo unico consentito dalla legge, non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione, tenuto conto che tale indicazione non è compresa fra i requisiti prescritti dall'art. 197 cod. proc. pen. a pena di inammissibilità per la dichiarazione di impugnazione, mentre compete al giudice (a quo o ad quem) attribuire l'esatta qualificazione giuridica all'impugnazione. (V mass n 177040; (Conf mass n 171709; (Conf mass n 172071).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 207, Cod. Proc. Pen. art. 208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)