diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 34679 del 07/07/2016 Ud. (dep. 05/08/2016) Rv. 268098 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Estraneità del "reo" al delitto presupposto - Necessità di prova positiva - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268098-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto allorchè questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di alcuni supporti abusivi, rilevando che, dinanzi alla plausibilità della prospettazione dell'imputato di avere provveduto personalmente alla loro riproduzione, in considerazione del numero esiguo di supporti rinvenuti e della semplicità delle operazioni di riproduzione, il pubblico ministero non aveva fornito la prova che altri avessero proceduto a tale illecita operazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)