Sez. 2 - , Sentenza n. 46637 del 12/09/2019 Ud. (dep. 18/11/2019) Rv. 277594 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Estraneità del "reo" al delitto presupposto - Necessità di prova positiva - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorchè questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una confessione dell'imputato di aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione la cui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l'aveva utilizzata per provare la sua responsabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)