Sez. 1, Sentenza n. 20673 del 22/11/2012 (Rv. 624327 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Potere del giudice ex art. 116 cod. proc. civ. - Mancato esercizio - Sindacabilità in sede di legittimità - Prove atipiche - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
L'esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., non è censurabile in sede di legittimità, né per violazione di legge, né per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata. (Principio enunciato in fattispecie relativa all'accertamento della qualità di erede del soggetto che si costituisce in prosecuzione ex art. 302 cod. proc. civ. e all'argomento di prova desumibile dal contegno della controparte, che tale qualità abbia riconosciuto o abbia impostato una linea difensiva incompatibile con la sua negazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)