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Sez. 1, Sentenza n. 20673 del 22/11/2012 (Rv. 624327 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Potere del giudice ex art. 116 cod. proc. civ. - Mancato esercizio - Sindacabilità in sede di legittimità - Prove atipiche - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624327-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

L'esercizio negativo della facoltà del giudice di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., non è censurabile in sede di legittimità, né per violazione di legge, né per vizio di motivazione, trattandosi di un potere discrezionale attinente alla valutazione di una prova atipica o innominata. (Principio enunciato in fattispecie relativa all'accertamento della qualità di erede del soggetto che si costituisce in prosecuzione ex art. 302 cod. proc. civ. e all'argomento di prova desumibile dal contegno della controparte, che tale qualità abbia riconosciuto o abbia impostato una linea difensiva incompatibile con la sua negazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)