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Sez. 1, Sentenza n. 32004 del 09/12/2025 (Rv. 676692-01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Argomenti di prova - Comportamento processuale delle parti - Desumibilità - Proposizione del reclamo nel termine "lungo" - Art. 116, comma 2 c.p.c. - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676692-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, in particolare, da condotte non collaborative delle medesime sul piano dell'accertamento dei fatti, quali il rifiuto di tollerare le ispezioni di cose, luoghi o persone, oppure il rifiuto di adempiere all'ordine di esibizione dei documenti; tuttavia, gli argomenti di prova, ex art. 116, comma 2, c.p.c., non possono spingersi fino al punto di ricomprendere in tale ambito, e nella relativa stigmatizzazione, il termine "lungo", pur applicabile, che la parte abbia inteso utilizzare per esercitare, con il reclamo, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost.

Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)