Sez. 3, Sentenza n. 16886 del 10/08/2016 (Rv. 641423 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Istanze istruttorie non accolte nel corso del giudizio - Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Omissione - Conseguenze - Tacita rinuncia della parte.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE
Le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)