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Sez. 3, Sentenza n. 9410 del 27/04/2011 (Rv. 618039 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello - Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Conseguenze - Indagine sulla volontà di relativa rinuncia della parte - Esclusione - Esonero del giudice dalla valutazione in ordine all'ammissione di dette istanze o dal motivare sull'omessa ammissione di esse - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618039-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

In tema di "nova" in appello, occorre tenere distinto il regime delle istanze istruttorie da quello delle domande ed eccezioni (come, del resto, è reso palese dalla struttura dell'art. 345 cod. proc. civ., che separatamente disciplina le une dalle altre), con la conseguenza che le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)