Sez. 1, Ordinanza n. 19789 del 14/06/2026 (Rv. 678677-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE | Art. 40, comma 10, CCII - Termine di presentazione della domanda di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi - Prima udienza - Nozione - Individuazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE
In tema di accesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il termine di presentazione della relativa domanda, che l'art. 40, comma 10, del d.lgs. n. 14 del 2019 individua a pena di decadenza nella "prima udienza", va inteso, anche nel testo previgente rispetto alle modificazioni introdotte dall'art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024, con riferimento all'udienza regolarmente fissata ai sensi dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 14 del 2019, anche se a tale udienza il giudice si è limitato a disporre un rinvio.
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 40 com. 9, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 40 com. 10, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 41 com. 1, Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)