Sez. 1, Sentenza n. 18455 del 31/08/2007 (Rv. 599001 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA | Codice di rito anteriore alla riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990 - Prima udienza - Nozione - Udienze di mero rinvio - Qualificazione come "prima udienza" - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA
Agli effetti della chiamata in causa del terzo, il riferimento alla "prima udienza" di cui all'art. 269, comma secondo cod. proc. civ., nella sua formulazione anteriore alla legge n. 353 del 1990, deve essere inteso in senso non meramente cronologico, ma sostanziale, con riguardo quindi all'udienza in cui si procede alla effettiva trattazione della causa; con la conseguenza che non si verifica, alcuna preclusione allorché si siano svolte udienze di mero rinvio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto tempestiva la chiamata in causa effettuata per l'udienza, alla quale la causa perveniva dopo un rinvio ex art. 168 bis cod. proc. civ. ed un altro determinato dall'astensione degli avvocati).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)