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Sez. 2, Sentenza n. 2539 del 19/10/1967 (Rv. 329878 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - DIPENDENTI DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - TERMINE DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MENSILI - LEGGE N 830 DEL 1960 - EFFICACIA INTERPRETATIVA DELLA NORMAZIONE ANTERIORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329878-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - IN GENERE - DIPENDENTI DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - TERMINE DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI MENSILI - LEGGE N 830 DEL 1960 - EFFICACIA INTERPRETATIVA DELLA NORMAZIONE ANTERIORE - ESCLUSIONE.*

A norma dell'art. 3 del d. l. 16 settembre 1947, n. 1043, i contributi al fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, istituito con R. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2311, dovevano essere versati al compiersi di ogni mese in cui il rapporto di lavoro avesse avuto esecuzione e nel quale fossero maturate le retribuzioni in relazione alle quali la contribuzione previdenziale era dovuta, indipendentemente dalla effettiva corresponsione delle retribuzioni medesime. La nuova norma, dettata dall'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, secondo la quale i contributi sono versati alla fine del mese successivo a quello cui si riferisce la relativa retribuzione, poiche, per espressa volonta del legislatore, ha avuto applicazione a decorrere dall'1 gennaio 1961, non puo aver valore interpretativo della disciplina precedente.*

Riferimenti normativi: Legge 16/09/1947 num. 1043 art. 3, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)