Sez. L, Sentenza n. 4790 del 22/07/1980 (Rv. 408613 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE - CAUSA PROMOSSA DAL LAVORATORE PER PRETESE RETRIBUTIVE E PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONI SENZA CONTESTUALE ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL COMMESSO OBBLIGO CONTRIBUTIVO - EFFETTI - AUTOMATICA OPERATIVITA DI QUEST'ULTIMO OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE - CAUSA PROMOSSA DAL LAVORATORE PER PRETESE RETRIBUTIVE E PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONI SENZA CONTESTUALE ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL COMMESSO OBBLIGO CONTRIBUTIVO - EFFETTI - AUTOMATICA OPERATIVITA DI QUEST'ULTIMO OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
La regola dell'assorbimento della questione relativa alla originaria esistenza del diritto in quella della sua prescrizione trova giustificazione esclusivamente in ragioni di economia processuale e non puo pertanto trovare applicazione quando l'accertamento dell'originaria esistenza del diritto possa comunque incidere sulla decisione. Conseguentemente, nella causa promossa da un lavoratore per pretese retributive e per la regolarizzazione della posizione assicurativa, la prescrizione del diritto alle retribuzioni eccepita dal datore di lavoro senza la contestuale eccezione di prescrizione del connesso Obbligo contributivo, non comporta l'automatica operativita di quest'ultimo Obbligo, rimanendo questo sempre collegato al necessario accertamento dell'originaria esistenza dell'Obbligo del datore di lavoro per le retribuzioni. (V 2539/67, mass n 329878).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/09/1947 num. 1083, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)