Sez. 1, Sentenza n. 11609 del 26/10/1992 (Rv. 479127 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione della indennità - Determinazione (stima) - In genere | Espropriazione ex art. 17 legge 22 ottobre 1971 n. 865 - Indennità aggiuntiva per l'affittuario coltivatore diretto - Determinazione in modo autonomo - Necessità - Misura - Determinazione - Criteri - Espropriante - Proprietà - Acquisizione con atto di cessione volontaria - Irrilevanza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione della indennità - Determinazione (stima) - In genere
In tema di espropriazione, a norma dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'indennità aggiuntiva spettante all'affittuario coltivatore diretto deve essere determinata in modo autonomo rispetto all'accertamento dell'indennità spettante al proprietario espropriato, e la sua misura è sempre pari al solo valore agricolo medio del fondo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici. Tali principi sono applicabili anche nell'ipotesi in cui l'espropriante abbia acquisito la proprietà del fondo con l'atto di cessione volontaria di cui all'art. 12 della legge cit..
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)