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Sez. 2, Sentenza n. 9360 del 06/09/1993 (Rv. 483676 - 01)

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Interpreti e traduttori | Verbalizzazioni - Uso di lingua diversa da quella prescritta - Uso di una sola lingua nel processo bilingue - Nullità dei verbali - Estensione della nullità alla sentenza - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483676-01

Procedimento civile - Ausiliari del giudice - Interpreti e traduttori

Nel processo regolato dalla speciale normativa degli atti processuali nella regione Trentino Alto Adige (art. 20 d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574), l'uso, per la verbalizzazione, di una lingua diversa da quella prescritta, come l'uso di una sola lingua, nel processo cosiddetto bilingue, comportando anche la violazione del diritto di difesa della parte, privata della possibilità di prendere cognizione dei verbali di udienza nella propria lingua, provoca la nullità di questi verbali; tale nullità, però, per il principio dell'art. 159 cod. proc. civ., secondo cui la nullità di un atto non comporta quella degli atti successivi che ne sono indipendenti, non si estende alla sentenza, che, per la posizione di autonomia che assume nello schema del procedimento, è legata da un nesso di dipendenza solo agli atti propulsivi essenziali per la sua provincia, ove nessuno dei predetti atti sia stato posto in essere nella udienza a cui il verbale si riferisce.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., DPR 08/08/1959 num. 688 CORTE COST., DPR 03/01/1960 num. 103 CORTE COST., DPR 31/08/1972 num. 670 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)