Sez. 3, Sentenza n. 4196 del 22/02/2010 (Rv. 611657 - 01)
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE | Nel processo civile - Art. 20 del d.P.R. n.574 del 1988 - Atti redatti in lingua diversa da quella prescritta - Nullità - Esclusione.
TRENTINO-ALTO ADIGE - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO - IN GENERE
Con riguardo alla speciale normativa sulla lingua nei procedimenti giurisdizionali nella Regione Trentino - Alto Adige, l'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 non prevede la nullità degli atti redatti in lingua diversa da quella che deve considerarsi lingua del processo civile e tale silenzio non può non essere significativo se si considera che, invece, per altre ipotesi (art. 15, 16) considerate nello stesso provvedimento legislativo la nullità è espressamente prevista. Ne consegue che l'inosservanza della citata disposizione può comportare solo sanzioni disciplinari, ai sensi del successivo art. 37.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 20 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)