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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 9 ottobre 1997, causa C-67/95

Decisione
decisa il 1997-10-09
ECLI
ECLI:EU:C:1997:470

Epigrafe

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 9 ottobre 1997 Nel procedimento C-67/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Tariefcommissie (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV e Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 259, pag. 1), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, G. F. Mancini e G. Hirsch (relatore), giudici, avvocato generale: A. La Pergola cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: per la Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV, dal signor D. G. van Vliet e dalla signora E. N. Punt, consulenti fiscali; per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. J. Stuyck, del foro di Bruxelles, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV e della Commissione all'udienza del 14 novembre 1996, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 1996, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 3 marzo 1995, pervenuta in cancelleria il 13 marzo successivo, la Tarief commissie ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 1 77 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 259, pag. 1).
punto 2
Detta questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la società di diritto olandese Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV (in prosieguo: la «Rank Xerox») e l'Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Venlo (in prosieguo: 1'«Inspecteur») circa la classificazione doganale di due apparecchi Xerox 3010 e Xerox 3010 Editor che consentono al tempo stesso di inviare telecopie e di fare copie nonché, nel caso dello Xerox 3010 Editor, di impaginare le immagini ricevute.
punto 3
Gli apparecchi si compongono essenzialmente di un sistema di scansione («scanner»), di un dispositivo numerico (memoria) e di un dispositivo per la stampa (stampante laser). I dati di un documento o delle immagini vengono trasposti in sistema digitale mediante uno scanner. Così registrati, questi dati o immagini provenienti dallo scanner o, nella seconda opzione di cui dispongono entrambi gli apparecchi, inviati tramite altre telecopiatrici e trasmessi sulle linee di telecomunicazione ordinarie, vengono immagazzinati nella memoria interna degli apparecchi. Essi possono venire trattati all'interno del sistema, reimmagazzinati dopo il trattamento, inviati nella loro forma iniziale o previo trattamento o possono anche essere stampati grazie ad un sistema elettronico di stampa.
punto 4
All'epoca dei fatti nella causa principale, il regolamento n. 2587/91 precisava, per la voce 8472 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), che fa parte del capitolo 84 relativo a «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi»: «Capitolo 84 (...) 8472 Altre macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare): 84721000 — Duplicatori (...) 847290 — altre: 84729010 — — Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete 84729090 — — altre».
punto 5
La voce 8517, che fa parte del capitolo 85 della NC («Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi»), comprende gli «Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante».
punto 6
Il numero 9009 della NC, compreso nel capitolo 90 della NC intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia (...)», recita: «9009 Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia: — Apparecchi di fotocopia elettrostatici: 90091100 — — riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto) 90091200 — — riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto) — altri apparecchi di fotocopia: 90092100 — — a sistema ottico 900922 — — per contatto: (...) 90093000 — Apparecchi di termocopia».
punto 7
Le note comprese nella sezione XVI, che si riferiscono ai capitoli 84 e 85, dispongono in particolare, per quel che riguarda i rapporti tra i capitoli 84, 85 ed altre voci come quelle di cui al capitolo 90, quanto segue: «1. Questa sezione non comprende: a) (...) m) gli oggetti del capitolo 90 2. (...) 3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso. 4. (...) 5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine “macchine” comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85».
punto 8
Secondo le regole generali per l'interpretazione della NC, enunciate nella prima parte, titolo primo, lett. A, della stessa «la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole. 1. (...) 2. a) (...) b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3. 3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa. b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. c) Nei casi in cui le regole 3 a) et 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. (...)»
punto 9
Il regolamento (CEE) della Commissione 31 ottobre 1988, n. 3417, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 301, pag. 8), nell'allegato, classifica un «sistema elettronico di stampa che si basa su dati numerici» nella sottovoce 84729090, per le seguenti ragioni: «La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo dei codici NC 8472 e 8472 90 90. Un raggio laser scarica selettivamente su una superficie elettrosensibile preventivamente impressa l'immagine voluta. Particelle di inchiostro in polvere caricate negativamente vengono in seguito applicate sul fotoricevente ed ivi aderiscono nelle zone positive per costituire l'immagine prevista. Questa immagine viene allora trasferita su un foglio di carta caricato positivamente e viene infine fissata con procedimento termico. La voce 9009 non può quindi essere presa in considerazione in quanto i documenti stampati sono ricavati da dati numerici e non da documenti originali fotocopiati».
punto 10
Per garantire l'applicazione uniforme della NC e per superare talune difficoltà di classificazione di questo genere di copiatrici a laser, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 23 maggio 1995, n. 1165, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 117, pag. 15), il cui allegato, al punto 6, menziona nella sottovoce 90091200, una «Fotocopiatrice laser, costituita essenzialmente di un dispositivo di scansione (“scanner”), un dispositivo di elaborazione delle immagini digitale e da un dispositivo di stampa (stampa laser), montati in un unico contenitore. Il dispositivo di scansione utilizza per la ripresa riga per riga degli originali un sistema ottico costituito da una lampada nonché da specchi, lenti e cellule fotoelettriche. Le copie vengono emesse mediante stampante laser con procedimento elettrostatico attraverso un cilindro (procedimento indiretto). La fotocopiatrice laser può disporre di numerose funzioni aggiuntive per modificare l'originale, ad esempio funzioni di riduzione, di ingrandimento o di contrasto». Il collegamento a questa sottovoce è motivato dal fatto che «la classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9009 e 90091200».
punto 11
Nel gennaio 1992 la Rank Xerox importava nei Paesi Bassi gli apparecchi Xerox 3010 e Xerox 3010 Editor proponendo di classificarli nella sottovoce 9009 21 00.
punto 12
Un mese più tardi la Rank Xerox ritornava sulla propria dichiarazione, chiedendo che gli apparecchi fossero classificati nella sottovoce 84729090 della NC.
punto 13
L'Inspecteur confermava tuttavia la classificazione iniziale e la Rank Xerox, dopo aver reclamato senza successo contro tale decisione, adiva la Tariefcommissie.
punto 14
Ritenendo che gli apparecchi in questione fossero di fabbricazione recente e estremamente moderni e che la NC dovesse essere interpretata in modo uniforme, la Tariefcommissie sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «Come debba essere interpretata la Tariffa doganale comune, nella versione del regolamento (CEE) n. 2587/91, per quanto riguarda la classificazione nella nomenclatura degli apparecchi Xerox 3010 e Xerox 3010 Editor descritti nei fatti».
punto 15
Per corroborare la tesi secondo cui gli apparecchi Xerox 3010 e Xerox 3010 Editor vanno classificati nella voce 84729090, la Rank Xerox nega che essi possano venir equiparati a fotocopiatrici a sistema ottico che rientrano nel capitolo 90, come dichiara la Commissione, in quanto il dispositivo di scansione non ha la qualità di questo tipo di sistema ottico. Inoltre, a parere della Rank Xerox, risulterebbe dal regolamento n. 3417/88, nonché dalle norme generali di classificazione, che detti apparecchi rientrano nella sottovoce 8472 90 90.
punto 16
Secondo la Commissione, invece, gli apparecchi Xerox 3010 e Xerox 3010 Editor vanno classificati come fotocopiatrici nella sottovoce 9009 12 00.
punto 17
Preliminarmente, occorre ricordare la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note delle sezioni e dei capitoli. Allo stesso modo, ai fini dell'interpretazione della Tariffa doganale comune, le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune nonché le note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di detta tariffa e come tali possono considerarsi strumenti validi per la sua interpretazione (v., a questo proposito, sentenze 17 ottobre 1995, cause riunite C-59/94 e C-64/94, Pardo & Fils e Camicas, Racc. pag. I-3159, punto 10, e 20 giugno 1996, causa C-121/95, VOBIS Microcomputer, Racc. pag. I-3047, punto 13).
punto 18
Quanto al rapporto tra la sottovoce caldeggiata dalla Rank Xerox (84729090), quella scelta dall'Inspecteur (90092100) e quella proposta dalla Commissione (90091200), emerge dal punto 1, lett. m), delle note di cui alla sezione XVI della NC che una classificazione degli apparecchi in questione in una delle voci o sottovoci che rientrano nel capitolo 90 escluderebbe l'applicazione dei capitoli 84 e 85 o di una delle sottovoci che rientrano in uno di questi capitoli. Di conseguenza, si deve stabilire in primo luogo se sia possibile una classificazione in una delle voci e sottovoci che rientrano nel capitolo 90 e più esattamente nella voce 9009 («Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia»).
punto 19
A questo proposito, la Rank Xerox contesta che lo Xerox 3010 e lo Xerox 3010 Editor possano considerarsi sistemi di riproduzione ottica in quanto convertono, contrariamente alle classiche fotocopiatrici, l'immagine in dati numerici.
punto 20
Questo argomento non può venire accolto.
punto 21
Infatti, come ha giustamente osservato la Commissione, la voce 9009 comprende, oltre alle fotocopiatrici a sistema ottico e a riproduzione diretta, quelle che dispongono di un supporto intermedio per una riproduzione indiretta. Nel caso di specie, il procedimento indiretto di riproduzione è costituito dalla trasformazione dell'immagine in dati numerici.
punto 22
A questo proposito, è irrilevante il fatto che il procedimento indiretto specifico ai due apparecchi si avvalga di tecnologie avanzatissime. Infatti, la Corte nella sentenza 19 novembre 1981, causa 122/80, Analog Devices (Racc. pag. 2781, punto 12), ha dichiarato che, anche se non può escludersi che l'evoluzione tecnica verificatasi nel settore industriale di cui trattasi giustifichi l'elaborazione di una nuova classificazione doganale, spetta alle competenti istituzioni comunitarie tenerne eventualmente conto modificando la Tariffa doganale comune. In queste circostanze, in mancanza di tale modifica, l'interpretazione della tariffa stessa non può variare a seconda dell'evoluzione della tecnica.
punto 23
Di conseguenza, vista la loro funzione di fotocopiatrici, i due apparecchi possono venir classificati nella voce 9009, e più esattamente nella sottovoce 90091200. La sottovoce 90092100 prescelta dall'Inspecteur non può infatti applicarsi dal momento che, come risulta dalla descrizione fattane dalla Rank Xerox nelle sue osservazioni, i due apparecchi sono elettrostatici.
punto 24
Inoltre, non si può neppure accogliere la tesi della Rank Xerox secondo cui i due apparecchi devono essere equiparati a macchine d'ufficio e, quindi, classificati nella voce 8472, e più particolarmente nella sottovoce 8472 90 90.
punto 25
Infatti, la voce 8472 contempla, ma solo come gruppo residuo, le macchine d'ufficio che hanno soprattutto una struttura ed un funzionamento meccanico, come d'altronde emerge dalla descrizione fornita a titolo d'esempio dalla NC. Gli apparecchi in questione sono invece, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 13 delle sue conclusioni, composti di elementi di natura elettronica, i cui meccanismi non sono raffrontabili alla struttura più semplice che caratterizza la categoria residua contemplata alla voce 8472.
punto 26
Quest'interpretazione, del resto, non è scalzata dal regolamento n. 3417/88. Emerge infatti dal commento della tabella riportata nell'allegato che la classificazione di un sistema elettronico di stampa in questa sottovoce si effettua in funzione dell'origine della stampa; allorché questa si opera in base a semplici dati numerici e non in base a un documento originale, l'applicazione della voce 9009 deve venire esclusa. Quindi, allorché la stampa si effettua, come nel caso di specie, partendo da un documento originale, non è la sottovoce 84729090, bensì la voce 9009 che va prescelta.
punto 27
Dopo aver così classificato gli apparecchi sotto il profilo delle loro funzioni di copiatrici, occorre altresì tener conto, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 15 delle sue conclusioni, delle loro funzioni di telecopiatrici. I due apparecchi possono quindi venir classificati anche nella voce 8517, che riguarda apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia mediante filo, tra i quali si devono annoverare pure gli apparecchi per telecopiare.
punto 28
Per classificare apparecchi multifunzionali nella voce più idonea, si deve escludere anzitutto la norma di precedenza che è contenuta nella nota 3 della sezione XVI della NO A questo proposito, emerge dalla nota 5 della stessa sezione che la norma di precedenza si riferisce soltanto alle «macchine» comprese nei capitoli 84 e 85. Ora, il capitolo che si applica agli apparecchi in questione, in quanto fotocopiatrici, è il capitolo 90, fatta eccezione per la voce 8517, che entra in gioco se si considera che essi permettono altresì di telecopiare.
punto 29
Di conseguenza, la classificazione doganale di apparecchi come quelli contestati nella causa principale deve effettuarsi secondo le norme generali della NO
punto 30
Quanto agli articoli compositi che «sia[no] ritenut[i] classificabil[i] in due o più voci», si deve seguire la regola generale 3 contenuta nel titolo primo della NC, più particolarmente, ci si deve avvalere del criterio di cui alla lett. c). Infatti, il criterio della specificità contenuto nella lett. a) è escluso in quanto le voci doganali che entrano in linea di conto fanno parte di capitoli diversi; il criterio di cui alla lett. b) non si applica in quanto gli apparecchi in questione non presentano alcuna funzione che consenta di determinare il loro carattere essenziale.
punto 31
Conformemente alla norma generale 3, lett. c), del titolo primo della NC, apparecchi come quelli sui quali verte la causa principale vanno classificati nella voce che, in ordine di numerazione, occupa l'ultimo posto tra quelle che possono validamente venire prese in considerazione. Quindi, tenuto conto delle voci che entrano in linea di conto, detti apparecchi vanno classificati nella sottovoce 9009 12 00.
punto 32
La medesima classificazione è stata pure accolta, per questo tipo di apparecchi compositi, nel regolamento n. 1165/95 che non era ancora in vigore all'epoca dei fatti sui quali verte la causa principale.
punto 33
Di conseguenza, tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione dichiarando che il regolamento n. 2587/91 va interpretato nel senso che apparecchi come il Rank Xerox 3010 e il Rank Xerox 3010 Editor, composti di un dispositivo di scansione («scanner»), di un dispositivo numerico e di un dispositivo per la stampa (stampante laser), rientrano nella sottovoce 90091200 di detto regolamento.

Sentenza › Sulle spese

punto 34
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Tariefcommissie con ordinanza 3 marzo 1995, dichiara: Il regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, va interpretato nel senso che apparecchi come il Rank Xerox 3010 e il Rank Xerox 3010 Editor, composti di un dispositivo di scansione («scanner»), di un dispositivo numerico e di un dispositivo per la stampa (stampante laser), rientrano nella sottovoce 90091200 di detto regolamento.

Firme

Schintgen Mancini Hirsch Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 ottobre 1997. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Seconda Sezione R. Schintgen

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