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Sez. 3, Sentenza n. 318 del 16/01/1987 (Rv. 450070 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI RISCATTO - MANCATA INDICAZIONE NELLA CITAZIONE DELLA RESIDENZA DEL RISCATTO - MANCATA NOTIFICA IN DETTA RESIDENZA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE EX ARTT. 163 N. 2 E 154 COD. PROC CIV. - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - DECADENZA DAL DIRITTO DI RISCATTO - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - IRRILEVANZA - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA EX ART. 1335 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450070-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DOMANDA DI RISCATTO - MANCATA INDICAZIONE NELLA CITAZIONE DELLA RESIDENZA DEL RISCATTO - MANCATA NOTIFICA IN DETTA RESIDENZA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE EX ARTT. 163 N. 2 E 154 COD. PROC CIV. - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - DECADENZA DAL DIRITTO DI RISCATTO - COSTITUZIONE DEL DESTINATARIO - IRRILEVANZA - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA EX ART. 1335 COD. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*

Qualora l'atto di citazione, contenente la domanda di riscatto di un fondo agrario, manchi dell'indicazione della residenza del riscattato destinatario né sia stato notificato in detta residenza, sussiste la nullità della citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 n. 2 e 164, cod. proc. civ. con la conseguenza che la Costituzione del destinatario, lasciando salvi i diritti anteriormente quesiti, non esclude la decadenza dal diritto di riscatto già nel frattempo maturata senza che possa operare la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 cod. civ., per la quale occorre che l'atto contenente la dichiarazione negoziale pervenga allo indirizzo del destinatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)