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Sez. L, Sentenza n. 6101 del 11/11/1988 (Rv. 460505 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE INVIATA CON LETTERA RACCOMANDATA DALLA LAVORATRICE AL DATORE DI LAVORO, CON LA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA, CONSEGNATA AD UN VICINO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460505-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) - PRESUPPOSTI - DICHIARAZIONE INVIATA CON LETTERA RACCOMANDATA DALLA LAVORATRICE AL DATORE DI LAVORO, CON LA CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI GRAVIDANZA, CONSEGNATA AD UN VICINO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - ESCLUSIONE.*

La presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. che presuppone che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario - inteso come residenza, domicilio, dimora o altro luogo pattiziamente predeterminato - non opera nel caso di dichiarazione, quale la lettera raccomandata inviata dalla lavoratrice al datore di lavoro con la certificazione del suo stato di gravidanza, che, in assenza del destinatario e senza alcuna sua autorizzazione, sia consegnata ad un vicino, non rilevando la circostanza che questi abbia dichiarato di accettarla per conto del destinatario stesso. (V 715/88, mass n 457150; (V 6471/87, mass n 454747; (V 318/87, mass n 450070; (V 628/78, mass n 389943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)