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Sez. 5, Sentenza n. 5121 del 22/09/1998 Cc. (dep. 24/11/1998) Rv. 211926 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO | Associazione mafiosa - Correo nel delitto - Chiamata "de relato" - Limiti di tale definizione - Sussistenza di ulteriori elementi di riscontro.
Stato
decisa il 1998-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211926-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata di correo, non può definirsi chiamata "de relato" quell'accusa proveniente effettivamente da un correo nel delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., il quale proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione - il chiamante non abbia con lui avuto contatti diretti. Se poi tale tipo di chiamata è accompagnata da una voce di riscontro, proveniente da un collaborante, sulla cui intrinseca attendibilità non risulta sollevato alcun dubbio, in epoca e circostanze diverse, l'alta probabilità di commissione del reato (in cui consiste la gravità indiziaria) deve dirsi raggiunta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)