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Sez. 3, Sentenza n. 17915 del 25/11/2003 (Rv. 568437 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE | Estremi della capacità di intendere e di volere - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568437-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE

L'indagine circa l'esistenza dell'incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui ha posto in essere l'atto del quale è chiesto l'annullamento a norma dell'art. 428 cod.proc.civ. costituisce un apprezzamento di fatto sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi (in applicazione di tale principio di diritto, la s.c. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito nella quale si affermava che dalla consulenza tecnica pur effettuata non si evinceva con certezza che la periziata fosse incapace di intendere e di volere al momento della sottoscrizione dell'atto del quale chiedeva l'annullamento e che, pur essendo la stessa all'epoca già affetta da una forma di morbo di Alzheimer di grado medio, non se ne potesse automaticamente inferire una menomazione delle capacità intellettive e volitive al momento dell'atto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)