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Sez. L, Sentenza n. 10505 del 25/10/1997 (Rv. 509244 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Impugnazione dell'atto di dimissioni perché compiuto in stato d'incapacità - Estremi dell'incapacità - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità - Limiti - Assenza di vizi logici o giuridici - Necessità - Mancata valorizzazione di stati ansiosi anche marcati o della particolare emotività del soggetto - Vizi della motivazione - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509244-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Il convincimento del giudice di merito circa l'esistenza dell'incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui ha posto in essere l'atto del quale è chiesto l'annullamento a norma dell'art. 428 cod. civ. costituisce un apprezzamento di fatto che si sottrae a qualsiasi controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, quale è quella che consideri non decisiva, ai fini della ricorrenza della suddetta incapacità, la presenza di uno stato d'ansia, per quanto marcato, e di una personalità fornita di eccesso di affettività, trattandosi di circostanze non idonee a far parlare di turbe della personalità così gravi da integrare il requisito richiesto dalla citata norma del cod. civ.(Fattispecie in tema di annullamento di dimissioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)