Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 12/05/1969 (Rv. 340559 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE - BANCO DI NAPOLI - NATURA DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - COMPETENZA DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE - BANCO DI NAPOLI - NATURA DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - COMPETENZA DELL'AGO.*
La soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo non ha affatto implicato, la sottrazione alla giurisdizione della AGO, delle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro o d'impiego con enti pubblici economici inquadrati sindacalmente, giacche, per quanto attiene strettamente allo svolgimento dei singoli rapporti e non pure al potere di modificare la propria organizzazione, l'ente non si presenta in una posizione di supremazia, ma su un piano, di parita giuridica con i prestatori d'opera, vincolato com'e al pari di loro, alla precostituita regolamentazione di un rapporto, dal quale scaturiscono soltanto diritti soggettivi ed obblighi di natura privatistica o situazioni giuridicamente irrilevanti (interessi semplici). Il giudice ordinario, ha, pertanto, giurisdizione a conoscere delle controversie relative a rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti del Banco di Napoli, che e un ente pubblico economico. (Conf. 657-68, massima n.331830).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)