Sez. U, Sentenza n. 1698 del 08/06/1971 (Rv. 352155 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SOPPRESSIONE DELLO ORDINAMENTO CORPORATIVO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE DI LAVORO DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SOPPRESSIONE DELLO ORDINAMENTO CORPORATIVO - IRRILEVANZA.*
Ai fini della individuazione del giudice competente per le controversie relative a rapporti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici economici, la soppressione dell'ordinamento corporativo non ha avuto alcuna Rilevanza sul disposto dell'art 429 n 3, cod proc civ, non avendo importato ne la trasformazione dell'oggetto dell'attivita di tali enti, che rimane nell'ambito della produzione o dello scambio in regime di concorrenza, ne la sottrazione dei relativi rapporti di lavoro alla disciplina dei residui contratti collettivi corporativi, ne, infine, l'impossibilita di aderire alla contrattazione collettiva postcorporativa. Pertanto, il giudice ordinario conserva intatta la sua giurisdizione nelle suddette controversie, dato che l'ente pubblico non si presenta, per quanto attiene strettamente allo svolgimento dei rapporti in questione, in una posizione di supremazia, ma, come un imprenditore privato, su di un piano di parita giuridica con i propri dipendenti, vincolato, com'e, alla precostituita regolamentazione del rapporto di lavoro dal quale scaturiscono soltanto diritti soggettivi e corrispondenti obblighi di natura privatistica o situazioni giuridicamente irrilevanti. (Conf 1620'69, mass n 340559' 672'69, mass n 338980' 2068'68, mass n (334192).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)