Sez. 1, Sentenza n. 2838 del 06/05/1982 (Rv. 420717 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - RICHIESTA DI RISOLUZIONE - DECRETO DI REIEZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE O DALLA CORTE D'APPELLO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - RICHIESTA DI RISOLUZIONE - DECRETO DI REIEZIONE EMESSO DAL TRIBUNALE O DALLA CORTE D'APPELLO - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il decreto con il quale il tribunale (o la Corte di appello), in Sede di reclamo, rigetti l'istanza del creditore per la risoluzione del concordato preventivo o fallimentare, e, di conseguenza, neghi l'apertura o la riapertura del fallimento, non è impugnabile con ricorso per Cassazione (ex art. 111 cost.), atteso che tale provvedimento non incide in via sostanziale o definitiva sui diritti di quel creditore, il quale può proporre istanza di risoluzione, ovvero agire con Azione di accertamento o di condanna, in Sede ordinaria, contro il fallito, tornato in bonis, il garante del concordato o contro l'assuntore". (Conf 1215/80, mass n 404716; (Conf 4220/78).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 138, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 138, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)