Sez. 1, Sentenza n. 4119 del 11/07/1985 (Rv. 441645 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - RISOLUZIONE O ANNULLAMENTO - IN GENERE - ISTANZA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL CREDITORE - RIGETTO IN SEDE DI RECLAMO E CONSEGUENTE DINIEGO DI RIAPERTURA DELLA PROCEDURA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONCORDATO - RISOLUZIONE O ANNULLAMENTO - IN GENERE - ISTANZA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL CREDITORE - RIGETTO IN SEDE DI RECLAMO E CONSEGUENTE DINIEGO DI RIAPERTURA DELLA PROCEDURA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il decreto, con il quale la Corte d'appello, in Sede di reclamo, rigetti l'istanza del creditore di risoluzione del concordato, approvato a conclusione della liquidazione coatta amministrativa, e neghi conseguentemente la riapertura di tale procedura, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che detto provvedimento, come quello analogo con cui venga negata la risoluzione del concordato fallimentare, non incide in via sostanziale e definitiva sul diritto del creditore, il quale può riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero anche agire in Sede ordinaria, con Azione di accertamento o di condanna. (V 2838/82, mass n 420717).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 138, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 138, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 186 CORTE COST., Legge Falliment. art. 214, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 214, Legge Falliment. art. 215 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)