Sez. 1, Ordinanza n. 1644 del 05/11/1974 Cc. (dep. 13/01/1975) Rv. 128978 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO ISTRUTTORIO - INSUSSISTENZA DEL DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO ISTRUTTORIO - INSUSSISTENZA DEL DIVIETO.*
Il divieto della reformatio in peius non vige nell'ambito dell'appello istruttorio ma solo in caso di sentenza emessa in dibattimento. Pertanto, ben puo la Sezione istruttoria rinviare a giudizio l'imputato appellante che sia stato prosciolto dal giudice istruttore per insufficienza di prove.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)