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Sez. 1, Sentenza n. 834 del 25/03/1985 Cc. (dep. 18/04/1985) Rv. 168746 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - POTERE DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - PRINCIPIO DELLA DEVOLUZIONE DELL'APPELLO - LIMITI - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168746-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - IMPUGNAZIONE - POTERE DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - PRINCIPIO DELLA DEVOLUZIONE DELL'APPELLO - LIMITI - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*

In Sede di istruttoria il principio di devoluzione dell'appello subisce un adeguamento alle esigenze della specifica fase processuale, in quanto la funzione del giudice di appello istruttorio non è circoscritta all'esame critico della decisione impugnata e non è soggetta a limiti di indagine, ma comporta la rivalutazione integrale dela situazione processuale, con possibilità, tra l'altro, di espletamento di nuovi mezzi istruttori e di accoglimento del gravame anche per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell'appello, senza vincolo del divieto della reformatio in peius (V mass n 158705; (V mass n 120707; (Conf mass n 160527; (Conf mass n 128978; (Conf mass n 120219; (Conf mass n 116131; (Conf mass n 110429; (Conf mass n 108614).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 387 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)