Sez. 5, Sentenza n. 4962 del 25/11/1994 Cc. (dep. 29/12/1994) Rv. 200450 - 01
Prove - Disposizioni generali - Valutazione | Art. 192 cod. proc. pen. - Metodo applicabile in ogni fase del procedimento - Adozione di misura cautelare - Applicabilità - Sussistenza - Chiamata di correo - Art. 273 cod. proc. pen.: necessità di pieno riscontro - Esclusione - Art. 192 cod. proc. pen.: definizione della chiamata come prova minore.
Prove - Disposizioni generali - Valutazione
L'art. 192 cod. proc. pen., indicando le condizioni perché gli indizi e le prove ad essi equiparate - come le chiamate in correità - assumono valore di certezza, prescrive un metodo di valutazione della prova che si applica in ogni fase del procedimento, e, quindi, sia ai fini del giudizio di certezza richiesto dall'art. 533 cod. proc. pen., sia ai fini del giudizio di probabilità richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen., per l'adozione delle misure cautelari. Tra le due norme non esiste contrasto, poiché l'art. 273 cod. proc. pen. non esige un pieno riscontro della chiamata in correità e l'art. 192 cod. proc. pen.. (che richiede che essa sia valutata unitamente agli altri elementi di prova) la definisce - anche per le misure cautelari - come prova minore rispetto a quella desumibile da una dichiarazione testimoniale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)