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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8284 del 27/04/2016 (Rv. 639517 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Impugnazione per revocazione o per opposizione di terzo - Diritto derivativo dell'erede - Preclusione dell'impugnativa per il "de cuius" - Rilevanza per l'erede - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639517-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE

L'erede, nella sua qualità di successore nella stessa situazione giuridica del defunto, non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo ad impugnare per revocazione o con l'opposizione di terzo, una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, sicché, se a costui sia rimasto precluso, per scadenza del termine o per altro motivo, l'esercizio della suddetta azione (come anche, di ogni altra azione trasmissibile con l'eredità) la medesima preclusione vale anche per il successore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 588, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)